giovedì, febbraio 16, 2006

Pg e compenza istituzionale

Una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 95/2005) ha ribadito l'interpretazione per cui la dizione "ordine pubblico e sicurezza" di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione andrebbe inteso esclusivamente come materia attinente all'adozione delle misure "relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico".

Se per un verso tale pronunciamento può venire incontro a legittime aspettative degli enti locali in merito ad una definizione della potestà di intervento, sopratutto prefettizio, da parte dell'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza (si pensi, ad esempio, ai poteri di ordinanza d'urgenza ai sensi dell'art.2 del Testo Unico di P.S.) per un altro verso mette (o almeno dovrebbe mettere) la parola fine alle diatribe che da anni imperversano tra i diversi livelli di governo sulla questione della gestione della sicurezza.

Ogni qualvolta infatti la materia sia pertinente a "reati" e ciò per quanto concerne la loro repressione sia per quanto attiene (giusta la sentenza della Corte) alla loro prevenzione, la relativa competenza è riferibile alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Nulla modifica a tale assunto la considerazione che sussistano numerosi "agenti di polizia giudiziaria" che non sono legati da alcun vincolo di subordinazione con tale Autorità Nazionale. La qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, infatti, è questione che attiene al rapporto di subordinazione funzionale con l'Autorità Giudiziaria e non al rapporto gerarchico amministrativo. Il soggetto istituzionale che ha amministrativamente alle proprie dipendenze personale munito della qualifica di agente di polizia giudiziaria non è pertanto ipso facto qualificabile come ente competente in materia di sicurezza e ogni diversa interpretazione sembra francamente priva di logica.